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Condizioni di acquisto

L’installazione degli articoli acquistati deve essere effettuata da tecnici di imprese specializzate che abbiano ottenuto apposita abilitazione.

A tal proposito si specifica che: l’acquirente, in conformità all’art.8, D.M. 37/2008, è tenuto ad affidare i lavori di installazione della presente apparecchiatura, rientrante tra quelli indicati all’articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3 ed in possesso dei requisiti professionali, elencati nell’art 4 della norma in parola, le quali rilasceranno la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7, comma 1, D.M. 37/2008.

Le imprese abilitate dovranno essere iscritte nel registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane e possedere l’abilitazione all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, comma 2.

In particolare:

  • per l’installazione delle caldaie e scaldacqua a gas, avere le abilitazione per le lettere C/D/E, D.M. 37/2008;
  • per l’installazione di climatizzatori avere l’abilitazioni per le lettere A/C/D/E, D.M. 37/2008, unitamente al possesso dell’attestazione e certificazione F-gas di cui al DPR n.43/2012 recante attuazione del regolamento n.842/2006 della Comunità Europea.

La dichiarazione di conformità dovrà essere esibita per qualsiasi successiva richiesta di assistenza da parte dell’acquirente. L’istallazione ad opera di personale non qualificato e di imprese non abilitate, farà decadere qualsiasi forma di garanzia e di recesso una volta istallato l’apparecchiatura. Si specifica inoltre che non sono accettati in alcun modo resi di colli aperti anche in minima parte; trattandosi di apparecchiature la cui istallazione e sicurezza di funzionamento è soggetta alle leggi di cui sopra, l’apertura dello scatolo non garantisce più che i requisiti di sicurezza siano quelli verificati e certificati in fabbrica sulla linea di produzione prima della sigillatura del prodotto all’interno dello scatolo stesso.

CONDIZIONI PER L’ESTENSIONE DELLA GARANZIA
Ai fini dell’estensione della garanzia, l’utente si impegna a pagare il corrispettivo pattuito all’atto della stipula dell’estensione della garanzia che viene prolungata alle stesse condizioni di quella convenzionale e solo in caso trattasi di consumatore privato. In abbinamento a tale estensione è obbligatoria la sottoscrizione del contratto di manutenzione annuale, per tutta la durata del periodo di garanzia con il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato, che rimane titolare di tale contratto. La mancata stipula di tale contratto di manutenzione e/o la sua interruzione o inadempienza, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo dovuto dal cliente, interrompe il periodo di estensione, in tal caso nessuna somma relativa alla quota pagata per l’estensione della garanzia sarà dovuta.