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Condizioni di garanzia

Caldaie, Scaldacqua a gas, Addolcitori, Purificatori ad Osmosi Inversa

La presente garanzia convenzionale rilasciata dal costruttore riguarda i difetti di conformità non derivanti dall’imperfetta installazione decorre dalla data di messa in acquisto dell’apparecchio.

La validità della garanzia è di 24 mesi per il consumatore privato e comunque di 12 mesi se trattasi di utilizzatore commerciale e/o professionale.

La garanzia decorre nei termini sopraindicati dalla sua data di convalida e comunque non oltre 12 mesi dalla data di acquisto da parte dell’utilizzatore alle condizioni di seguito elencate:

Per beneficiare della garanzia è necessario che il centro di assistenza tecnica autorizzato invii alla TERMOTEK entro 30 gg. dalla data di prima accensione Il certificato di garanzia compilato in ogni sua parte.

  • Durante il periodo di garanzia la ditta costruttrice si impegna a sostituire gratuitamente o a riparare, entro i termini stabiliti, tutte quelle parti che a suo insindacabile giudizio risulteranno difettose solamente per vizi di materiale e/o di costruzione. Le parti difettose dovranno essere inviate alla ditta costruttrice a cura del centro di assistenza tecnica autorizzata con apposito modulo corredato del tagliando adesivo allegato alla documentazione del prodotto. In caso di sostituzione le parti sostituite rimangono di proprietà della ditta costruttrice.
  • Ad ogni chiamata a domicilio, l’utente è tenuto a presentare al centro assistenza tecnico autorizzato il certificato di garanzia
  • Le sostituzioni o riparazioni di parti componenti il prodotto, non spostano la data di decorrenza e la durata della garanzia
  • Il prodotto sia installato in luogo regolarmente accessibile per le operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Eventuali costi supplementari necessari al raggiungimento del luogo di installazione (trabattelli, elevatori, ponteggi, ecc…), o installazioni che ne complicano la manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria, saranno a carico dell’utente.

 

LA GARANZIA NON E’ RICONOSCIUTA:

  • Qualora il certificato di garanzia di prima accensione non sia ritornato alla ditta costruttrice entro 30gg. dalla data di convalida debitamente compilato e timbrato dal Centro Assistenza Tecnica
  • Qualora non venga esibito al Centro Assistenza Tecnica autorizzato, per qualsiasi motivo, il certificato di garanzia convalidato e corredato di ricevuta o documento fiscale equivalente comprovante l’acquisto.
  • Se il personale CAT autorizzato riscontrerà, all’atto del intervento, che la data di installazione non è stata indicata nel certificato di garanzia o che questa non corrisponde alla realtà, ovvero che la data non corrisponde a quella apposta sulla parte del certificato di garanzia a disposizione del personale del CAT autorizzato.
  • Qualora il prodotto venga installato da personale non autorizzato e/o in modo non conforme alle norme di installazione, uso e manutenzione descritte nei manuali, forniti a corredo del  prodotto,  nonché   in   modo  non  conforme   alle  norme.
  • Qualora venga manomesso o siano impiegati pezzi di  ricambio non  originali.
  • Qualora non vengano rispettate le forme di pagamento pattuite al momento dell’acquisto.
  • Qualora il prodotto venga alimentato con tipi di combustibili diversi da quelli previsti.

 

IN PARTICOLARE SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA:

  1. I danni dovuti ad incuria nel trasporto e nella movimentazione.
  2. Le parti soggette a normale usura di impiego quali: anodi, guarnizioni, manopole, lampade, spie, sonde, parti in plastica, scambiatori di calore danneggiati e/o ostruiti da calcare o impurità, ecc …
  3. Avarie causate da trascuratezza, negligenza nella manutenzione, manomissione, incapacità d’uso o riparazione effettuate da personale non abilitato
  4. Danni dovuti da errata installazione della caldaia, scaldacqua, climatizzatore, sistema di trattamento acqua o vizi originati da insufficienza o inadeguatezza di impianto elettrico, idraulico, di alimentazione o scarico gas, sovrapressioni idrauliche, da sbalzi di tensione o cortocircuiti elettrici, da mancanza di acqua nel circuito di riscaldamento, cattiva qualità del combustibile e comunque da errate regolazioni e cattiva conduzione e manutenzione, avarie dovute ad incrostazioni di calcare o di sporcizia, fanghi, presenti nell’impianto, oppure alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o di altra natura o più in generale dovute ad installazioni della caldaia non conformi alle norme UNI-CIG e CEI.
  5. Deterioramenti provocati da una scarsa ventilazione del locale, da un tiraggio difettoso, da sgocciolamento della condensa del camino della caldaia, dal gelo, dagli incidenti dovuti a fenomeni di corrosione elettrica
  • Non rientra, inoltre negli interventi coperti da garanzia, la normale manutenzione d’uso, quale la pulizia dei filtri, degli ugelli, dei bruciatori e degli scambiatori di calore, e quelle operazioni previste dal libretto di uso e manutenzione della caldaia e/o dalla normativa vigente (Legge 10/91 e DPR 412/93 e successive modificazioni), nel caso di climatizzatori: perdite di gas refrigerante dalle connessioni frigorifere.
  • Eventuali ammaccature sui pannelli delle apparecchiature, dovute a incuria nel trasporto o nell’apertura degli imballaggi.

 

CONDIZIONI PER LA VALIDITA’ DELLA GARANZIA:

Trattandosi di apparecchiature a gas combustibile nel caso di caldaie e scaldacqua a gas o di apparecchiature che utilizzano gas fluorurati per refrigerazione nel caso di climatizzatori, relativamente all’installazione tali apparecchiature sono soggette a precise Leggi sul territorio Italiano. La validità della garanzia sarà subordinata, dunque, al possesso della seguente documentazione: Copia del Certificato di Conformità D.M 37/2008 e nel caso di istallazioni di climatizzatori anche del Certificato di Registrazione F-Gas di cui al DPR n.43/2012,   timbrati e firmati, rilasciati dall’impresa istallatrice e/o dal vostro installatore abilitato. Da quanto suddetto ne consegue che: l’installazione delle apparecchiature, quali: caldaie a gas, scaldacqua a gas, climatizzatori, sistemi di trattamento acqua, deve essere effettuata da tecnici di imprese specializzate che abbiano ottenuto apposita abilitazione dalla CCIAA. A tal proposito si specifica che: l’acquirente, in conformità all’art.8, D.M. 37/2008, è tenuto ad affidare i lavori di installazione della presente apparecchiatura, rientrante tra quelli indicati all’articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3 ed in possesso dei requisiti professionali, elencati nell’art 4 della norma in parola, le quali rilasceranno la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7, comma 1, D.M. 37/2008. Le imprese abilitate dovranno essere iscritte nel registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane e possedere l’abilitazione all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, comma 2. In particolare per l’installazione di climatizzatori avere l’abilitazione per le lettere A/C/D/E, D.M. 37/2008, unitamente al possesso dell’attestazione e certificazione F-gas di cui al DPR n.43/2012 recante attuazione del regolamento n.842/2006 della Comunità Europea. La dichiarazione di conformità dovrà essere esibita per qualsiasi successiva richiesta di assistenza, reclamo o richiesta di reso da parte dell’acquirente. L’istallazione ad opera di personale non qualificato e di imprese non abilitate, Il mancato possesso del Certificato di Conformità D.M. 37/2008 e del Certificato di Registrazione F-gas cosi come previsto dalla Legge, farà decadere qualsiasi forma di garanzia, di recesso o di richiesta di reso una volta istallato l’apparecchiatura. Si specifica inoltre che non sono accettati in alcun modo resi di colli aperti anche in minima parte; trattandosi di apparecchiature la cui installazione e sicurezza di funzionamento è soggetta alle leggi di cui sopra, l’apertura dello scatolo non garantisce più che i requisiti di sicurezza siano quelli verificati e certificati in fabbrica sulla linea di produzione prima della sigillatura del prodotto all’interno dello scatolo stesso.

 

CONDIZIONI PER ESTENSIONE DELLA GARANZIA

Ai fini del estensione della garanzia, l’utente si obbliga a versare al Centro di Assistenza Autorizzato il corrispettivo pattuito all’atto della stipula dell’estensione della garanzia che viene prolungata alle stesse condizioni di quella convenzionale e solo in caso trattasi di consumatore privato. In abbinamento a tale estensione è obbligatoria la sottoscrizione del contratto di manutenzione annuale, per tutta la durata del periodo di garanzia con il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato, che rimane titolare di tale contratto. La mancata stipula di tale contratto di manutenzione e/o la sua interruzione o inadempienza, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo dovuto dal cliente, interrompe il periodo di estensione, in tal caso nessuna somma relativa alla quota pagata per l’estensione della garanzia sarà dovuta.

Climatizzatori

La presente garanzia convenzionale rilasciata dal costruttore riguarda i difetti di conformità non derivanti dall’imperfetta installazione e decorre dalla data di acquisto dell’apparecchio.

La validità della garanzia è di 24 mesi per il consumatore privato e comunque di 12 mesi se trattasi di utilizzatore commerciale e/o professionale.

La garanzia decorre nei termini sopraindicati dalla sua data di convalida e comunque non oltre 12 mesi dalla data di acquisto da parte dell’utilizzatore alle condizioni di seguito elencate:

Per beneficiare della garanzia è necessario che l’utente e/o l’installatore invii alla TERMOTEK entro 7 gg. dalla data di installazione il certificato di garanzia compilato in ogni sua parte anche attraverso il portale nella sezione attiva garanzia

  • Durante il periodo di garanzia la ditta costruttrice si impegna a sostituire gratuitamente o a riparare, entro i termini stabiliti, tutte quelle parti che a suo insindacabile giudizio risulteranno difettose solamente per vizi di  materiale  e/o di costruzione. Le parti difettose dovranno essere inviate alla ditta costruttrice a cura del centro di assistenza tecnica autorizzata con apposito modulo corredato del tagliando adesivo allegato alla documentazione del prodotto. In caso di sostituzione le parti sostituite rimangono di proprietà della ditta costruttrice.
  • Ad ogni chiamata a domicilio, l’utente è tenuto a presentare al centro assistenza tecnico autorizzato il certificato di garanzia convalidato.
  • Le sostituzioni o riparazioni di parti componenti il prodotto, non spostano la data di decorrenza e la durata della garanzia.
  • Il prodotto sia installato in luogo regolarmente accessibile per le operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Eventuali costi supplementari necessari al raggiungimento del luogo di installazione (trabattelli, elevatori, ponteggi,etc.), o installazioni che ne complicano la manutenzione, sia  essa ordinaria  che straordinaria,  saranno a carico  dell’utente.

 

LA GARANZIA NON E’ RICONOSCIUTA:

  • Qualora il certificato di garanzia di prima accensione non sia ritornato alla ditta costruttrice entro 7 gg. dalla data di convalida debitamente compilato e timbrato dal Centro Assistenza Tecnica autorizzato o non sia stata effettuata la registrazione della garanzia entro lo stesso termine.
  • Qualora non venga esibito al Centro Assistenza Tecnica autorizzato, per qualsiasi motivo, il certificato di garanzia convalidato e corredato di ricevuta o documento fiscale equivalente comprovante l’acquisto.
  • Se il personale CAT autorizzato riscontrerà, all’atto del intervento, che la data di installazione non è stata indicata nel certificato di garanzia o che questa non corrisponde alla realtà, ovvero che la data non corrisponde a quella apposta sulla parte del certificato di garanzia a disposizione del personale del CAT autorizzato.
  • Qualora il prodotto venga installato da personale non autorizzato e/o in modo non conforme alle norme di installazione, uso e manutenzione descritte nei manuali, forniti a corredo del prodotto, nonché in modo non conforme alle norme vigenti o sprovvisto di certificato di conformità dell’impianto.
  • Qualora venga manomesso o siano impiegati pezzi di ricambio non originali.
  • Qualora non vengano rispettate le forme di pagamento pattuite al momento dell’acquisto.
  • Qualora il prodotto venga alimentato con tipi di combustibili diversi da quelli previsti.

 

IN PARTICOLARE SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA:

  1. I danni  dovuti  ad  incuria  nel  trasporto  e nella movimentazione.
  2. Le parti soggette a normale usura di impiego quali: anodi, guarnizioni, manopole, lampade, spie, parti in plastica, batterie, etc.
  3. Avarie causate da trascuratezza, negligenza nella manutenzione, manomissione, incapacità d’uso o riparazione effettuate da personale  non abilitato.
  4. Danni dovuti da errata installazione o vizi originati da insufficienza o inadeguatezza dell’impianto elettrico, errata o cattiva connessioni delle linee frigorifere ai rubinetti/giunzioni alla unita esterna e/o interna; da inadeguate linee frigorifere, sovrapressioni di gas, da sbalzi di tensione o cortocircuiti elettrici, da mancanza di gas nel circuito di frigorifero, cattiva conduzione e manutenzione, avarie dovute incrostazioni, impurità, sporcizia sulle batterie di scambio lato motocondensante e/o evaporante, o presenti nelle tubazioni frigorifere, oppure alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o di altra natura, o più in generale dovute ad installazioni  del  climatizzatore  non  conformi   alle  norme.
  5. Deterioramenti provocati da una scarsa ventilazione del locale e/o da installazioni non conformi a quanto descritto nel manuale di uso ed installazione dell’apparecchio, da sgocciolamento della condensa, dal gelo, dagli incidenti dovuti a fenomeni di corrosione.
  • Non rientra, inoltre negli interventi coperti da garanzia, la normale manutenzione d’uso, quale la pulizia dei filtri, delle batterie, l’eventuale carica o rabbocco gas refrigerante.

 

CONDIZIONI PER LA VALIDITA’ DELLA GARANZIA:

Trattandosi di apparecchiature a gas combustibile nel caso di caldaie e scaldacqua a gas o di apparecchiature che utilizzano gas fluorurati per refrigerazione nel caso di climatizzatori, relativamente all’installazione tali apparecchiature sono soggette a precise Leggi sul territorio Italiano. La validità della garanzia sarà subordinata, dunque, al possesso della seguente documentazione: Copia del Certificato di Conformità D.M 37/2008 e nel caso di istallazioni di climatizzatori anche del Certificato di Registrazione F-Gas di cui al DPR n.43/2012,   timbrati e firmati, rilasciati dall’impresa istallatrice e/o dal vostro installatore abilitato. Da quanto suddetto ne consegue che: l’installazione delle apparecchiature, quali: caldaie a gas, scaldacqua a gas, climatizzatori, sistemi di trattamento acqua, deve essere effettuata da tecnici di imprese specializzate che abbiano ottenuto apposita abilitazione dalla CCIAA. A tal proposito si specifica che: l’acquirente, in conformità all’art.8, D.M. 37/2008, è tenuto ad affidare i lavori di installazione della presente apparecchiatura, rientrante tra quelli indicati all’articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3 ed in possesso dei requisiti professionali, elencati nell’art 4 della norma in parola, le quali rilasceranno la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7, comma 1, D.M. 37/2008. Le imprese abilitate dovranno essere iscritte nel registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane e possedere l’abilitazione all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, comma 2. In particolare per l’installazione di climatizzatori avere l’abilitazione per le lettere A/C/D/E, D.M. 37/2008, unitamente al possesso dell’attestazione e certificazione F-gas di cui al DPR n.43/2012 recante attuazione del regolamento n.842/2006 della Comunità Europea. La dichiarazione di conformità dovrà essere esibita per qualsiasi successiva richiesta di assistenza, reclamo o richiesta di reso da parte dell’acquirente. L’istallazione ad opera di personale non qualificato e di imprese non abilitate, Il mancato possesso del Certificato di Conformità D.M. 37/2008 e del Certificato di Registrazione F-gas cosi come previsto dalla Legge, farà decadere qualsiasi forma di garanzia, di recesso o di richiesta di reso una volta istallato l’apparecchiatura. Si specifica inoltre che non sono accettati in alcun modo resi di colli aperti anche in minima parte; trattandosi di apparecchiature la cui installazione e sicurezza di funzionamento è soggetta alle leggi di cui sopra, l’apertura dello scatolo non garantisce più che i requisiti di sicurezza siano quelli verificati e certificati in fabbrica sulla linea di produzione prima della sigillatura del prodotto all’interno dello scatolo stesso.

 

CONDIZIONI PER ESTENSIONE DELLA GARANZIA

Ai fini del estensione della garanzia, l’utente si obbliga a versare al Centro di Assistenza Autorizzato il corrispettivo pattuito all’atto della stipula dell’estensione della garanzia che viene prolungata alle stesse condizioni di quella convenzionale e solo in caso trattasi di consumatore privato. In abbinamento a tale estensione è obbligatoria la sottoscrizione del contratto di manutenzione annuale, per tutta la durata del periodo di garanzia con il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato, che rimane titolare di tale contratto. La mancata stipula di tale contratto di manutenzione e/o la sua interruzione o inadempienza, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo dovuto dal cliente, interrompe il periodo di estensione, in tal caso nessuna somma relativa alla quota pagata per l’estensione della garanzia sarà dovuta.