La presente garanzia convenzionale rilasciata dal costruttore riguarda i difetti di conformità non derivanti dall’imperfetta installazione decorre dalla data di messa in acquisto dell’apparecchio.
La validità della garanzia è di 24 mesi per il consumatore privato e comunque di 12 mesi se trattasi di utilizzatore commerciale e/o professionale.
La garanzia decorre nei termini sopraindicati dalla sua data di convalida e comunque non oltre 12 mesi dalla data di acquisto da parte dell’utilizzatore alle condizioni di seguito elencate:
Per beneficiare della garanzia è necessario che il centro di assistenza tecnica autorizzato invii alla TERMOTEK entro 30 gg. dalla data di prima accensione Il certificato di garanzia compilato in ogni sua parte.
LA GARANZIA NON E’ RICONOSCIUTA:
IN PARTICOLARE SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA:
CONDIZIONI PER LA VALIDITA’ DELLA GARANZIA:
Trattandosi di apparecchiature a gas combustibile nel caso di caldaie e scaldacqua a gas o di apparecchiature che utilizzano gas fluorurati per refrigerazione nel caso di climatizzatori, relativamente all’installazione tali apparecchiature sono soggette a precise Leggi sul territorio Italiano. La validità della garanzia sarà subordinata, dunque, al possesso della seguente documentazione: Copia del Certificato di Conformità D.M 37/2008 e nel caso di istallazioni di climatizzatori anche del Certificato di Registrazione F-Gas di cui al DPR n.43/2012, timbrati e firmati, rilasciati dall’impresa istallatrice e/o dal vostro installatore abilitato. Da quanto suddetto ne consegue che: l’installazione delle apparecchiature, quali: caldaie a gas, scaldacqua a gas, climatizzatori, sistemi di trattamento acqua, deve essere effettuata da tecnici di imprese specializzate che abbiano ottenuto apposita abilitazione dalla CCIAA. A tal proposito si specifica che: l’acquirente, in conformità all’art.8, D.M. 37/2008, è tenuto ad affidare i lavori di installazione della presente apparecchiatura, rientrante tra quelli indicati all’articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3 ed in possesso dei requisiti professionali, elencati nell’art 4 della norma in parola, le quali rilasceranno la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7, comma 1, D.M. 37/2008. Le imprese abilitate dovranno essere iscritte nel registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane e possedere l’abilitazione all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, comma 2. In particolare per l’installazione di climatizzatori avere l’abilitazione per le lettere A/C/D/E, D.M. 37/2008, unitamente al possesso dell’attestazione e certificazione F-gas di cui al DPR n.43/2012 recante attuazione del regolamento n.842/2006 della Comunità Europea. La dichiarazione di conformità dovrà essere esibita per qualsiasi successiva richiesta di assistenza, reclamo o richiesta di reso da parte dell’acquirente. L’istallazione ad opera di personale non qualificato e di imprese non abilitate, Il mancato possesso del Certificato di Conformità D.M. 37/2008 e del Certificato di Registrazione F-gas cosi come previsto dalla Legge, farà decadere qualsiasi forma di garanzia, di recesso o di richiesta di reso una volta istallato l’apparecchiatura. Si specifica inoltre che non sono accettati in alcun modo resi di colli aperti anche in minima parte; trattandosi di apparecchiature la cui installazione e sicurezza di funzionamento è soggetta alle leggi di cui sopra, l’apertura dello scatolo non garantisce più che i requisiti di sicurezza siano quelli verificati e certificati in fabbrica sulla linea di produzione prima della sigillatura del prodotto all’interno dello scatolo stesso.
CONDIZIONI PER ESTENSIONE DELLA GARANZIA
Ai fini del estensione della garanzia, l’utente si obbliga a versare al Centro di Assistenza Autorizzato il corrispettivo pattuito all’atto della stipula dell’estensione della garanzia che viene prolungata alle stesse condizioni di quella convenzionale e solo in caso trattasi di consumatore privato. In abbinamento a tale estensione è obbligatoria la sottoscrizione del contratto di manutenzione annuale, per tutta la durata del periodo di garanzia con il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato, che rimane titolare di tale contratto. La mancata stipula di tale contratto di manutenzione e/o la sua interruzione o inadempienza, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo dovuto dal cliente, interrompe il periodo di estensione, in tal caso nessuna somma relativa alla quota pagata per l’estensione della garanzia sarà dovuta.
La presente garanzia convenzionale rilasciata dal costruttore riguarda i difetti di conformità non derivanti dall’imperfetta installazione e decorre dalla data di acquisto dell’apparecchio.
La validità della garanzia è di 24 mesi per il consumatore privato e comunque di 12 mesi se trattasi di utilizzatore commerciale e/o professionale.
La garanzia decorre nei termini sopraindicati dalla sua data di convalida e comunque non oltre 12 mesi dalla data di acquisto da parte dell’utilizzatore alle condizioni di seguito elencate:
Per beneficiare della garanzia è necessario che l’utente e/o l’installatore invii alla TERMOTEK entro 7 gg. dalla data di installazione il certificato di garanzia compilato in ogni sua parte anche attraverso il portale nella sezione attiva garanzia
LA GARANZIA NON E’ RICONOSCIUTA:
IN PARTICOLARE SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA:
CONDIZIONI PER LA VALIDITA’ DELLA GARANZIA:
Trattandosi di apparecchiature a gas combustibile nel caso di caldaie e scaldacqua a gas o di apparecchiature che utilizzano gas fluorurati per refrigerazione nel caso di climatizzatori, relativamente all’installazione tali apparecchiature sono soggette a precise Leggi sul territorio Italiano. La validità della garanzia sarà subordinata, dunque, al possesso della seguente documentazione: Copia del Certificato di Conformità D.M 37/2008 e nel caso di istallazioni di climatizzatori anche del Certificato di Registrazione F-Gas di cui al DPR n.43/2012, timbrati e firmati, rilasciati dall’impresa istallatrice e/o dal vostro installatore abilitato. Da quanto suddetto ne consegue che: l’installazione delle apparecchiature, quali: caldaie a gas, scaldacqua a gas, climatizzatori, sistemi di trattamento acqua, deve essere effettuata da tecnici di imprese specializzate che abbiano ottenuto apposita abilitazione dalla CCIAA. A tal proposito si specifica che: l’acquirente, in conformità all’art.8, D.M. 37/2008, è tenuto ad affidare i lavori di installazione della presente apparecchiatura, rientrante tra quelli indicati all’articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3 ed in possesso dei requisiti professionali, elencati nell’art 4 della norma in parola, le quali rilasceranno la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7, comma 1, D.M. 37/2008. Le imprese abilitate dovranno essere iscritte nel registro delle imprese o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane e possedere l’abilitazione all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, comma 2. In particolare per l’installazione di climatizzatori avere l’abilitazione per le lettere A/C/D/E, D.M. 37/2008, unitamente al possesso dell’attestazione e certificazione F-gas di cui al DPR n.43/2012 recante attuazione del regolamento n.842/2006 della Comunità Europea. La dichiarazione di conformità dovrà essere esibita per qualsiasi successiva richiesta di assistenza, reclamo o richiesta di reso da parte dell’acquirente. L’istallazione ad opera di personale non qualificato e di imprese non abilitate, Il mancato possesso del Certificato di Conformità D.M. 37/2008 e del Certificato di Registrazione F-gas cosi come previsto dalla Legge, farà decadere qualsiasi forma di garanzia, di recesso o di richiesta di reso una volta istallato l’apparecchiatura. Si specifica inoltre che non sono accettati in alcun modo resi di colli aperti anche in minima parte; trattandosi di apparecchiature la cui installazione e sicurezza di funzionamento è soggetta alle leggi di cui sopra, l’apertura dello scatolo non garantisce più che i requisiti di sicurezza siano quelli verificati e certificati in fabbrica sulla linea di produzione prima della sigillatura del prodotto all’interno dello scatolo stesso.
CONDIZIONI PER ESTENSIONE DELLA GARANZIA
Ai fini del estensione della garanzia, l’utente si obbliga a versare al Centro di Assistenza Autorizzato il corrispettivo pattuito all’atto della stipula dell’estensione della garanzia che viene prolungata alle stesse condizioni di quella convenzionale e solo in caso trattasi di consumatore privato. In abbinamento a tale estensione è obbligatoria la sottoscrizione del contratto di manutenzione annuale, per tutta la durata del periodo di garanzia con il Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato, che rimane titolare di tale contratto. La mancata stipula di tale contratto di manutenzione e/o la sua interruzione o inadempienza, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo dovuto dal cliente, interrompe il periodo di estensione, in tal caso nessuna somma relativa alla quota pagata per l’estensione della garanzia sarà dovuta.